L'organo proposto a controllare l'attività subacquea nella Riserva è la CCPP di Olbia.
Con ordinanza N°34/2005, rende
immediatamente attuativo il seguente regolamento:
ART. 4: IMMERSIONI SUBACQUEE
1) Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, i Centri di immersione che
intendano effettuare visite subacquee dovranno ottenere specifica autorizzazione
da parte del Consorzio di Gestione.
2) A tal fine, i Centri di immersione, in possesso di assicurazione per
responsabilità civile, che risultino iscritti all’Elenco Regione Sardegna degli
Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione (L.R. n° 9/99),
devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 1 Febbraio - 30
Aprile di ciascun anno, corredata dei documenti attestanti:
a) i requisiti sopra richiesti;
b) l'ubi¬cazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei
responsabili;
c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo del centro;
d) elenco descrittivo dei mezzi di cui si dispone.
3) Chi deve richie¬dere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà
allegare all'istanza i soli documenti che avranno subito delle variazioni,
rispetto a quelli già depositati.
4) Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo potranno essere
autorizzati ad operare solo i Centri già iscritti alla data del 31.12.2004, nei
predetti registri Regionali.
5) Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01 Giugno 2005,
tutte le unità adibite a immersioni subacquee e dotate di motore fuoribordo,
dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad
iniezione a basso impatto ambientale.
6) I Centri di immersione dovranno tenere un registro nel quale giornalmente
dovrà essere annotato il numero delle immersioni effettuate, suddiviso per punto
di immersione; è fatto obbligo ai medesimi Centri di comunicare, entro il 30
Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero complessivo delle
immersioni effettuate, suddivise per punto di immersione.
7) Il responsabile della singola unità impegnata deve annotare in apposito
registro/documento, presente a bordo, l'elenco dei partecipanti all'immersione,
l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali
accompagnatori.
8) Laddove posti in opera secondo quanto stabilito dalla presente Ordinanza,
l’unità di appoggio dovrà essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in
caso contrario, sarà consentito l’ancoraggio, purché in conformità a quanto
stabilito dal successivo art. 5.
9) Durante l'immersione, l'unità di appoggio dovrà essere presidiata da una
persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.
10) Durante la sosta diurna, dovrà essere esposta sul mezzo nautico di appoggio
una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a 300 mt.
11) Durante la sosta notturna, l'unità dovrà tenere accesa la luce a 360° di
"unità alla fonda".
12) Le unità di appoggio dei Centri di immersione autorizzati, oltre alle
segnalazioni prescrit¬te, dovranno esporre, all’interno dell’A.M.P., una seconda
bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "CENTRO DI
IMMERSIONE AUTORIZZATO" oppure "DIVING AUTORIZZATO".
13) Le immersioni nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti
modalità:
- non più di 2 (due) unità con al più 12 (dodici) sub contemporaneamente in
immersione potranno sostare nei punti consentiti;
- ciascun accompagnatore qualificato (istruttori brevettati) potrà guidare
nell'immersione non più di n° 6 (sei) subacquei contemporaneamente, rispettando
i limiti di profondità previsti dal brevetto di ciascun partecipante. In caso di
brevetti di livello diverso, nello stesso gruppo, saranno rispettati i limiti
dettati da quello di livello inferiore.
- ciascun partecipante all'immersione non potrà fare uso di guanti, dovrà
mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e mantenere assetto neutro al fine di
impedire ogni contatto con il fondale.
- le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dei
mezzi nauti¬ci e per la navigazione effettuata, dovranno essere integrate con le
seguenti: apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in
erogazione a domanda con bombola della capacità di litri 5 munita di erogatore o
con sistemi analoghi omologati; mezzo di comunicazione che consenta di
contattare i centri di soccorso; cassetta di primo soccorso; bombola di riserva
contenente aria munita di doppio erogatore o dispositivo diverso che consenta le
stesse funzioni.
Ferme restando le prescrizioni in precedenza indicate
circa le visite subacquee, sono individuati i seguenti siti (centrati nei punti
indicati per un raggio di 50 mt.) ove è possibile effettuare visite subacquee:
Punti di
immersione |
CAPO CERASO |
Secca
di Capo Ceraso |
Lat. 40° 55’.2 N |
Long. 009° 39’.2 E |
zona C |
Secca
del Muzzone |
Lat. 40° 55’.1 N |
Long. 009° 39’.0 E |
zona C |
ISOLA ROSSA |
Reulino |
Lat. 40° 52’.6 N |
Long. 009°40’.4 E |
zona C |
ISOLA DI TAVOLARA |
Isolotto dei
Topi |
Lat. 40° 53’.8 N |
Long. 009° 40’.4 E |
zona B |
Beach rock di
Spalmatore |
Lat. 40° 53’.8 N |
Long. 009° 40’.8 E |
zona B |
Archetto |
Lat. 40° 53’.3 N |
Long. 009° 41’.8 E
|
zona C |
Cala cicale |
Lat. 40° 53’.5 N |
Long. 009° 42’.3 E
|
zona C |
Occhio di
Dio |
Lat. 40° 53’.8 N |
Long. 009° 42’.5 E
|
zona C |
Il Grottone |
Lat. 40° 54’.0 N |
Long. 009° 42’.7 E
|
zona B |
Secca del
Papa 1 |
Lat. 40° 54’.9 N |
Long. 009° 44’.8 E
|
zona B |
Secca del
Papa 2 |
Lat. 40° 54’.9 N |
Long. 009° 44’.8 E
|
zona B |
Tedja liscia 1 |
Lat. 40° 53’.9 N |
Long. 009° 42’.6 E
|
zona B |
Tedja liscia 2 |
Lat. 40° 53’.9 N |
Long. 009° 42’.6 E
|
zona B |
AREA DEI CERRI |
Relitto
Omega |
Lat. 40° 51’.7 N |
Long. 009° 45’.6 E
|
zona B |
Secca di Sud
Ovest |
Lat. 40° 51’.5 N |
Long. 009° 45’.5 E
|
zona B |
Secca
Sud |
Lat. 40° 51’.5 N |
Long. 009° 45’.8 E
|
zona B |
Secca Nord
Ovest |
Lat. 40° 51’.8 N |
Long. 009° 45’.7 E
|
zona B |
ISOLA DI MOLARA |
Secca
dell’elefante |
Lat. 40° 52’.7 N |
Long. 009° 42’.6 E
|
zona B |
Secca delle
ancore |
Lat. 40° 52’.7 N |
Long. 009° 42’.3 E
|
zona B |
Aereo
(relitto) |
Lat. 40° 52’.7 N |
Long. 009° 42’.1 E
|
zona B |
Scoglio del
fico |
Lat. 40° 52’.6 N |
Long. 009° 42’.6 E
|
zona B |
Secca del
castello |
Lat. 40° 52’.8 N |
Long. 009° 43’.9 E
|
zona B |
Secca di
Punta Arresto |
Lat. 40° 52’.6 N |
Long. 009° 44’.2 E
|
zona B |
Secca di
Punta Levante |
Lat. 40° 52’.3 N |
Long. 009° 44’.6 E
|
zona B |
Cala del
Grano |
Lat. 40° 51’.9 N |
Long. 009° 44’.5 E
|
zona B |
Secca di
Punta Scirocco |
Lat. 40° 51’.5 N |
Long. 009° 44’.3 E
|
zona B |
S. TEODORO |
Secca S.
Teodoro 1 |
Lat. 40° 47’.2 N |
Long. 009° 43’.7 E
|
zona C |
Secca S.
Teodoro 2 |
Lat. 40° 47’.4 N |
Long. 009° 43’.8 E
|
zona C |
Secca
Mensole |
Lat. 40° 46’.7 N |
Long. 009° 44’.9 E
|
zona C |
Secca
Adele |
Lat. 40° 48’.2 N |
Long. 009° 42’.5 E
|
zona C |
Fiume
Fossile |
Lat. 40° 49’.3 N |
Long. 009° 43’.1 E
|
zona C |
Immersioni subacquee
in ZONA “C”.
1) Le immersioni
subacquee sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali.
2) I siti della
Zona “C”, che sono stati infrastrutturati con il posizionamento di gavitelli di
ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate) per l'attività
d'immersione subacquea, sono i seguenti:
3) Le suddette strutture d’ormeggio in Zona “C” possono
essere utilizzate, oltre che dai Centri di immersione autorizzati, anche da
imbarcazioni private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni
subacquee.
Immersioni subacquee
in ZONA “B”
1) Presso i sotto individuati siti, le visite subacquee
sono consentite solo con l’assistenza di Centri di immersione autorizzati (ad
eccezione di quanto stabilito al punto 2 del presente articolo); tali siti sono
infrastrutturati con gavitelli d’ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso
indicate):
2) Presso i siti di Secca di Punta Arresto,
Relitto Omega e Cala Cicale possono essere effettuate visite
subacquee anche da parte di privati non assistiti da Centri di immersione; le
relative strutture d’ormeggio, pertanto, possono essere utilizzate anche dalle
imbarcazioni private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni
subacquee; nell’arco orario 12:00 – 17:00, l’utilizzo di tali strutture di
ormeggio è riservato ai privati non assistiti da Centri di immersione.
Caratteristiche dei
gavitelli di ormeggio per l’attività subacquea
1) Le attrezzature per
immersioni subacquee sono realizzate con gavitelli biconici di colorazione
giallo-rosso riportante la dicitura "AMP TAVOLARA- CODA CAVALLO DIVING MAX 13
MT".
2) Le attrezzature
suddette devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a
compiere la visita subacquea.
ART 7:
VIOLAZIONI E SANZIONI
I trasgressori alla presente Disciplina provvisoria, salvo che
il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, saranno perseguiti
ai sensi dell’art. 30 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 – Legge quadro sulle
aree protette.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la presente Disciplina che entra immediatamente in vigore.